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Nuove regole esportazione opere d’arte 2026: cosa cambia

    Il 14 aprile 2026 è entrata in vigore la legge 17 marzo 2026, n. 40, chiamata “Italia in scena”.

    Per chi vende, acquista o esporta opere d’arte e oggetti d’antiquariato, si tratta della riforma più significativa degli ultimi vent’anni in materia di circolazione dei beni culturali.

    Ho letto la legge e la circolare operativa del Ministero della Cultura (circolare n. 23 del 9 aprile 2026) e ho selezionato le novità che impattano davvero sulla vita quotidiana di collezionisti, galleristi e chiunque abbia a che fare con il mercato dell’arte italiano.

    La buona notizia è che la direzione è quella giusta: meno burocrazia, tempi più certi, mercato più fluido.

    Ma ci sono anche dettagli da conoscere bene per evitare sorprese.

    La novità più importante: la soglia DVAL sale da 13.500 a 50.000 euro

    Questa è la riforma che cambierà concretamente il lavoro di chi opera nel mercato dell’arte.

    Fino al 13 aprile 2026, qualsiasi opera d’arte con più di settant’anni e un valore superiore a 13.500 euro necessitava dell’Attestato di Libera Circolazione per uscire definitivamente dall’Italia.

    L’ALC è un procedimento che richiede fino a quaranta giorni, comporta una valutazione da parte della Soprintendenza e porta con sé il rischio di diniego e di vincolo sull’opera.

    Dal 14 aprile 2026, la soglia è stata innalzata a 50.000 euro.

    Questo significa che un’opera con più di settant’anni e un valore fino a 50.000 euro può uscire definitivamente dall’Italia con la sola dichiarazione DVAL, una procedura molto più semplice e rapida.

    In termini pratici: gran parte degli oggetti d’antiquariato di fascia media che fino a ieri richiedevano un iter lungo e incerto ora possono circolare liberamente con una dichiarazione vistata dall’Ufficio esportazione.

    Attenzione: restano sottoposti al regime autorizzatorio (ALC), indipendentemente dal valore, i reperti archeologici, gli oggetti derivanti da smembramento di monumenti, gli incunaboli, i manoscritti e gli archivi.

    Attenzione anche ai beni librari: per questi la soglia DVAL rimane ferma a 13.500 euro.

    Seconda novità: le dichiarazioni all’esportazione durano cinque anni

    Fino ad oggi le dichiarazioni all’esportazione (DVAL, AAC, D50) erano considerate valide per soli sei mesi, in analogia con le dichiarazioni sostitutive del DPR 445/2000.

    Dal 14 aprile 2026, la validità è quinquennale, allineata a quella dell’Attestato di Libera Circolazione.

    Per un gallerista o un collezionista che opera regolarmente sul mercato internazionale, questo cambia molto: non serve più rinnovare la documentazione ogni sei mesi per le stesse opere.

    La validità quinquennale decorre dalla data di apposizione del visto da parte dell’Ufficio esportazione.

    Le dichiarazioni già presentate nel sistema SUE prima del 14 aprile ma vistate successivamente godono già della nuova validità quinquennale.

    Tutte le novità della legge 40/2026

    Ecco il quadro completo delle modifiche introdotte, con il dettaglio pratico di ciascuna.

    novità 1Soglia DVAL: da 13.500 a 50.000 euro

    Per i beni con più di settant’anni e valore fino a 50.000 euro è ora sufficiente la dichiarazione DVAL al posto dell’Attestato di Libera Circolazione.

    La DVAL è una procedura dichiarativa, più rapida e senza rischio di diniego, che viene vistata direttamente dall’Ufficio esportazione.

    Il nuovo modello DVAL per i beni fino a 50.000 euro sta per essere inserito nel sistema SUE dal Ministero.

    ⚠ Eccezioni: beni librari (soglia ferma a 13.500 euro), reperti archeologici, smembramenti di monumenti, incunaboli, manoscritti e archivi restano soggetti ad ALC.
    novità 2Dichiarazioni valide 5 anni (prima: 6 mesi)

    Tutte le dichiarazioni all’esportazione (DVAL, AAC, D50) hanno ora validità quinquennale, decorrente dalla data del visto dell’Ufficio esportazione.

    Prima della riforma, in assenza di una disciplina espressa, venivano considerate valide solo sei mesi.

    Le dichiarazioni già presentate nel sistema SUE prima del 14 aprile ma vistate dopo tale data godono già della nuova validità quinquennale.

    novità 3Spostamenti interni: denuncia al posto dell’autorizzazione

    Lo spostamento, anche temporaneo, di un bene culturale mobile vincolato non richiede più l’autorizzazione preventiva del Soprintendente.

    È sufficiente una denuncia preventiva: il Soprintendente ha 30 giorni per prescrivere eventuali misure di protezione durante il trasporto.

    Decorsi i 30 giorni senza risposta, lo spostamento si intende automaticamente assentito.

    ⚠ Questa semplificazione non si applica agli spostamenti per mostre ed esposizioni, che restano disciplinati dall’articolo 48 del Codice (autorizzazione entro 90 giorni).
    novità 4Ritiro della denuncia ALC: diritto di ripensamento

    Chi ha presentato una denuncia per ottenere l’Attestato di Libera Circolazione può ora ritirarla prima che venga notificato l’attestato o il diniego.

    Il ritiro può essere totale o parziale, e può essere comunicato per posta elettronica ordinaria (non serve la PEC).

    Una volta ricevuto il ritiro, l’Ufficio esportazione chiude il procedimento senza emettere né attestato né diniego.

    ⚠ Attenzione critica: il ritiro produce effetti solo dal momento in cui viene comunicato, non cancella ciò che è già avvenuto. Se durante l’esame l’Ufficio ha acquisito elementi che suggeriscono un interesse culturale, li trasmette alla Soprintendenza, che può avviare un procedimento di dichiarazione. Il ritiro non deve essere usato come “sonda” per testare l’interesse dell’amministrazione.
    novità 5Opere di autori stranieri: “specifica attinenza” obbligatoria

    Per negare l’Attestato di Libera Circolazione a un’opera di autore straniero, l’Ufficio esportazione deve ora preliminarmente dimostrare la “specifica attinenza” dell’opera alla storia della cultura italiana.

    Se questa attinenza non è accertata con elementi oggettivi e verificabili, l’ALC non può essere negato.

    Questa norma dà più certezza al mercato internazionale: un’opera straniera presente in Italia non può essere vincolata sulla base di una connessione generica o non documentata con il patrimonio culturale nazionale.

    novità 6Certificazione di ingresso (CAS/CAI) estesa a tutti i beni

    La certificazione di ingresso, che documenta che un’opera è entrata regolarmente in Italia, è ora disponibile per tutte le categorie di beni, anche per quelli soggetti a regime dichiarativo (DVAL, AAC, D50).

    Prima della riforma era limitata ai beni soggetti ad autorizzazione in uscita.

    Avere un Certificato di Avvenuta Spedizione per un’opera importata facilita le successive pratiche di riesportazione e protegge l’acquirente da contestazioni sulla legittimità del possesso.

    Cosa resta invariato: i beni vincolati non cambiano

    Vale la pena sottolinearlo con chiarezza, perché è un punto su cui si creano facilmente aspettative errate.

    Le semplificazioni introdotte dalla legge 40/2026 non modificano in nulla la disciplina dei beni già dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10 e 13 del Codice.

    Per questi beni resta fermo il divieto assoluto di uscita definitiva dall’Italia.

    Le novità riguardano la circolazione dei beni che non sono ancora stati vincolati: rendono più facile muoverli, dichiararli e venderli all’estero quando non hanno un legame così diretto con il patrimonio culturale nazionale da giustificare un vincolo.

    Il mio consiglio pratico

    Se hai opere o oggetti d’antiquariato con più di settant’anni e un valore compreso tra 13.500 e 50.000 euro, questa riforma ti riguarda direttamente.

    Hai oggetti che fino a ieri erano bloccati da una procedura lunga e costosa che ora potrebbero uscire con una semplice dichiarazione.

    Prima di procedere, vale sempre la pena di avere una valutazione aggiornata per sapere con precisione in quale fascia si colloca il tuo oggetto: sopra o sotto i 50.000 euro fa tutta la differenza nella procedura da seguire.

    Il nostro servizio di valutazione gratuita è il punto di partenza corretto.

    Per chi vuole approfondire i singoli strumenti normativi, sul sito trovi le guide dettagliate all’Attestato di Libera Circolazione, alla dichiarazione DVAL e al portale SUE per le pratiche di esportazione.

    Se hai bisogno di gestire concretamente una pratica di esportazione, dalla DVAL all’ALC fino alle autorizzazioni temporanee per mostre, puoi scoprire il nostro servizio completo di esportazione opere d’arte.

    Zogia Arte e Antiquariato · Venezia

    Hai un’opera da esportare e vuoi sapere qual è la procedura corretta con le nuove regole? Siamo qui per aiutarti: dalla valutazione alla DVAL fino all’Attestato di Libera Circolazione.