Numerosi studi di settore hanno evidenziato come il mercato globale del mondo dell’arte negli ultimi anni sia in continua espansione.
Fino a qualche anno fa questo settore era riservato ai soli collezionisti, ma le nuove tecnologie hanno permesso di avvicinare collezionisti, mercanti d’arte e venditori privati.
Questo ha fatto si che sempre più persone si siano avvicinate al mondo del’arte, non solo come collezionismo, ma soprattutto come forma d’investimento.
Ne abbiamo parlato nel nostro articolo Investire nelle opere d’arte: agevolazioni fiscali e normative.
Pur non collocandoci sullo stesso piano di paesi come Stati Uniti, Regno Unito o Cina, anche in Italia il mercato dell’arte negli ultimi anni è molto attivo.
Sono infatti in aumento l’acquisto e la vendita di opere d’arte da parte di privati.
Per chi entra in questo mercato, c’è da chiedersi se e come influisca la tassazione, analizzando soprattutto se si genera reddito imponibile dalla vendita di un’opera d’arte.
La vendita di opere d’arte, proprio in ragione del bene oggetto dell’operazione, presenta aspetti fiscali da considerare sia quando viene esercitata a titolo professionale, sia quando è svolta su base occasionale.
Chi sono i diversi operatori che intervengono nella vendita di opere d’arte?
Come avviene la tassazione delle somme provenienti dalla vendita di opere d’arte?
Quali sono gli aspetti che caratterizzano una vendita di opere d’arte non occasionale?
Quando si effettua speculazione sulla compravendita di opere d’arte?
Nel seguente articolo cercheremo di rispondere a tutte queste domande occupandoci inoltre dei profili di tassazione derivanti dalla cessione di opere d’arte (tra cui quadri, sculture, oggetti da collezione) a seconda che il venditore sia l’artista stesso, un mercante d’arte, un venditore (o speculatore) occasionale o un collezionista privato di opere d’arte.
Occorre sottolineare che, di seguito, si farà riferimento ai profili fiscali della vendita d’arte da parte di una persona fisica e non da parte di una giuridica.
Ciò tenuto conto del fatto che in caso di vendita di opere d’arte da parte di una società di capitali, i relativi redditi verrebbero inequivocabilmente qualificati come reddito d’impresa e quindi assoggettati a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA.
Artista
Si definisce artista colui che crea, esegue o rappresenta, tramite la propria prestazione intellettuale, delle opere uniche nel loro genere, dunque assolutamente differenti da qualsiasi prodotto realizzato in serie.
I redditi derivanti dalla vendita di opere d’arte da parte dell’artista rientrano tra i redditi di lavoro autonomo (ex art. 53 del TUIR) ed in tal caso è obbligatoria la partita IVA (codice ATECO 90.03.09 “Altre creazioni artistiche e letterarie”).
Come previsto dalla Risoluzione Ministeriale n. 10/1248 del 1974 “la vendita della propria opera pittorica (da parte dell’artista), ai fini dell’ assimilazione alla “cessione di un bene”, non esclude, in linea di principio, il concetto di prestazione artistica, la quale, nei confronti dell’ autore, sussiste indipendentemente dalle modalità in cui il risultato materialmente si realizza”.
I relativi redditi saranno assoggettati a tassazione ai fini IRPEF, sulla base delle diverse aliquote progressive, nonché ai fini IVA, dove applicabile.
Mercante d’arte
Per mercante d’arte si fa riferimento a quel soggetto che svolge un’attività finalizzata al commercio di opere d’arte, ovvero colui che compra le opere d’arte con il fine di rivenderle in modo professionale e abituale.
L’obiettivo di questo soggetto è quello di trarre un profitto dall’incremento di valore delle opere nel tempo.
L’attività del commerciante è disciplinata dall’art. 55 del TUIR, secondo il quale costituiscono redditi di impresa quelli ” derivanti dall’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva delle attività indicate nell’articolo 2195 c.c., anche se non organizzate in forma di impresa“.
Il commerciante di opere d’arte è considerato soggetto che deve svolgere la sua attività professionalmente attraverso l’apertura della partita IVA (codice ATECO 47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte) ed inoltre compiere l’iscrizione presso la Camera di commercio e presso l’INPS.
I redditi derivanti dalla compravendita di opere d’arte saranno assoggettati a tassazione con aliquota marginale IRPEF e ai fini IVA, dove applicabile.
Venditore (o speculatore) occasionale
Il venditore o speculatore occasionale di opere d’arte è quel soggetto che non svolge in modo abituale l’attività commerciale di compravendita di opere d’arte, come accade, invece, per il mercante d’arte, ma la compie in maniera solamente saltuaria.
E’ un soggetto che ha come obiettivo principale quello di trarre profitto dalla vendita, più che godere in proprio delle opere d’arte, che acquista occasionalmente quando ravvisa un affare, al fine di una successiva rivendita.
Dal momento che il venditore occasionale, a differenza del mercante d’arte, non svolge un’attività commerciale di tipo abituale, egli non produce reddito d’impresa e non è obbligato ad aprire la partiva IVA.
I relativi redditi potranno rientrare nella categoria “redditi diversi” (ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), del TUIR, “i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”) e verranno dichiarati all’interno della dichiarazione dei redditi nell’apposito riquadro (quadro D).
Tali redditi saranno assoggettati a tassazione con aliquota marginale IRPEF.
Il collezionista privato di opere d’arte
Il collezionista privato di opere d’arte è quel soggetto che acquista le opere d’arte per arricchire la propria collezione personale con lo scopo di godere in prima persona delle opere accumulate nel corso del tempo.
Egli, come il venditore occasionale, non esercita l’attività di compravendita di opere d’arte in modo abituale, ma a differenza di quest’ultimo non agisce con il solo scopo di trarre profitto dalla relativa vendita.
L’obiettivo del collezionista non è trarre un vantaggio economico dall’acquisto di un’opera d’arte, bensì godere di un vantaggio estetico, fruendo del possesso, della vista dell’opera.
Sotto il profilo fiscale, considerando che la principale causa che muove il collezionista ad acquisire le opere è il mero godimento personale e non speculativo delle opere d’arte in suo possesso o, comunque, non con il solo intento di trarne dei benefici economici, i relativi redditi non sono ritenuti imponibili e, perciò, le plusvalenze ottenute attraverso la vendita delle proprie opere d’arte sono considerate esenti da imposta.
La distinzione tra uno speculatore occasionale ed un collezionista privato non sempre è così semplice.
Entrambi, infatti, possono esercitare l’attività di acquisto e vendita di opere d’arte in modo non abituale e non professionale.
L’elemento discriminante da prendere in considerazione in questi casi è lo svolgimento di un’attività, anche se non abituale, con lo scopo di vendere le opere in proprio possesso a fine speculativo.
Solo in alcuni casi potrebbe essere facilmente individuabile un nesso causale nello svolgimento dell’attività di compravendita, quali ad esempio:
- quando esiste un collegamento immediato tra l’acquisto e la vendita (es. acquisto su commissione)
- quando il collegamento potrebbe ricondursi da elementi esterni che dimostrino l’intento dell’acquisto (es. la scelta di contrarre un finanziamento per l’acquisto di un’opera, con l’intenzione di rivenderla in un breve lasso di tempo)
- quando la durata del possesso dell’opera potrebbe essere sintomo di organizzazione dell’attività di compravendita
Infatti, solitamente, chi specula detiene le opere per poco tempo per trarne subito un profitto monetario.
Il collezionista, dal canto suo, è portato a rivendere le opere solo dopo un certo periodo durante il quale l’opera ha fatto parte della sua collezione.
Possiamo affermare che il vero collezionista, oltre a considerare il valore economico dell’opera acquistata, è interessato principalmente al suo valore culturale ed estetico.
Tenendo presente che è opportuno fare un’attenta valutazione caso per caso, riportiamo di seguito gli elementi principali che vengono, generalmente, presi in considerazione:
- numero delle transazioni annuali aventi come oggetto opere d’arte
- importi delle transazioni effettuate
- eventuali altre attività lavorative (lavoro dipendente, attività d’impresa etc.) svolte dal soggetto interessato
- canali commerciali di vendita utilizzati (es. case d’aste, aste online, e-commerce, intermediari, altri mercanti d’arte, ecc)
Solamente facendo attenzione alla ricerca di questi aspetti si può riconoscere uno speculatore da un collezionista.
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