Dal 1 dicembre 2020 è possibile caricare nel SUE – Sistema Informativo degli Uffici Esportazione – le dichiarazioni per l’uscita delle cose di interesse culturale, opera di autore non più vivente, aventi più di settant’anni e valore inferiore ai 13.500 euro.
Il nome con cui queste dichiarazioni sono identificate è abbreviato in DVAL – dichiarazioni con soglia di valore.
Come si carica una pratica di questo tipo?
Quali documenti sono necessari perché la richiesta non venga rigettata?
Che differenza c’è tra una pratica presentata in nome e per conto di un privato e per operatore del settore?
E’ necessaria la visione del bene da parte della Commissione come accade normalmente per le richieste di attestati di libera circolazione (qui il nostro articolo in merito)?
Qual’è la validità del DVAL una volta ottenuto?
A distanza di poco più di due mesi dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 367/2020 possiamo cercare oggi di tracciare delle linee guida utili per comprendere come muoversi in questo campo, fornendo le indicazioni maturate con la nostra personale esperienza presso gli Uffici Esportazione di Milano, Verona e Genova.
Ovviamente, per poter caricare una richiesta DVAL bisogna essere registrati al SUE.
Dal menù a cascata che permette di scegliere la tipologia di pratica da inserire bisognerà scegliere la settima opzione:
Dichiarazione per l’uscita di oggetti d’arte eseguiti da più di settanta’anni di valore inferiore ai 13.500,00 euro
Fatto questo, scelto l’ufficio di competenza, bisognerà inserire i dati e la natura del richiedente (detentore, possessore o proprietario) e – nel caso – compilare le schermate relative ai dati del committente e del proprietario.
La prima grande novità si trova proprio nella prima fase della richiesta, alla schermata Altro.
E’ obbligatorio specificare la nazione di destinazione del bene e spuntare le caselle relative ai punti 1 e 2, vale a dire che il bene oggetto della richiesta “non rientra tra quelli previsti dall’art. 65, commi 1, 2, 3” e “non è stato oggetto di rinuncia all’uscita ai sensi dell’art.70”.
Nel caso il bene sia di proprietà di un’operatore del settore bisognerà spuntare anche le caselle 3 e 4 e allegare obbligatoriamente i documenti richiesti: una expertise o attestato di autenticità e provenienza e la copia del registro del commercio che ne attesti la presa in carico.
Non è finita.
Ad integrazione di quanto sopra è obbligatorio produrre almeno uno dei documenti sotto elencati:
- Fattura di vendita con l’indicazione del prezzo di acquisto al netto di imposte
- Verbale di aggiudicazione d’asta con l’indicazione del prezzo al netto delle commissioni
- Contratto di compravendita tra le parti con l’indicazione del prezzo di acquisto al netto di imposte
- Dichiarazione congiunta tra le parti contraenti con l’evidenza del prezzo d’acquisto
- Fotocopia della pagina del catalogo d’asta con la stima massima del bene
- Copia del mandato a vendere o di deposito sottoscritto dalle parti con l’indicazione della stima massima del bene
- Valutazione sottoscritta dalla casa d’aste
- Stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un tribunale
In alternativa a tutto ciò si può sempre richiedere che il valore del bene venga accertato dall’Ufficio Esportazione dando così per certo che l’opera venga presentata fisicamente in sede di commissione.
L’inserimento del bene nella pratica procede come di consueto, indicandone la natura, la quantità, la descrizione, le misure, il valore, l’autore, la provenienza e tutte le altre informazioni richieste.
Bisogna inserire almeno una fotografia del bene in formato jpg e tutta la documentazione accessoria richiesta, questa in formato pdf.
Una volta salvata la pratica ed inviata al SUE, questa andrà stampata a colori in duplice copia e fatta recapitare all’Ufficio Esportazione competente che si riserverà, una volta presa in esame, di convocare o meno l’esportatore per richiedere la visione dal vivo del bene.
L’esperienza maturata in questi anni dimostra come i rapporti con gli Uffici Esportazioni stiano diventando sempre più complicati.
Le chiusure di alcuni Uffici, la riduzione delle convocazioni per le visite delle Commissioni, l’emergenza dovuta al Covid-19, la mancanza cronica di personale sono tutti elementi che determinano la necessità di inserire pratiche quanto più possibile complete.
Così facendo si cercherà di evitare spiacevoli rinvii al mittente e conseguenti allungamenti delle tempistiche.
A tal proposito noi di Zogia ci siamo organizzati ed abbiamo creato un automatismo volto proprio ad agevolare l’inserimento delle pratiche, fornendo se necessario anche la modulistica per la compilazione – da parte degli operatori – dei certificati obbligatori per l’avanzamento delle DVAL.
L’iscrizione all’albo dei Periti e Consulenti tecnici del Tribunale ci mette anche nella condizione di poter fornire delle perizie che possano certificare la natura dei beni e confermarne il valore.
Conviene inserire quante più fotografie possibile in modo da agevolare la commissione nell’esame del bene.
Per i dipinti quindi almeno una fotografia del fronte, del retro e di tutti quei particolari che possono rivelarsi utili allo studio dell’opera (firme, monogrammi, date, iscrizioni).
Per opere scultoree, tutte le immagini necessarie a rendere l’idea della tridimensionalità del bene, anche in questo caso con le eventuali firme ed iscrizioni. Per arredi almeno due immagini, una del fronte e del retro; procedere in modo analogo per gli oggetti, con l’accortezza di inviare anche le fotografie di marchi o firme qualora presenti.
Quando la commissione si sarà espressa sull’autorizzazione all’uscita, a volta chiedendo ad integrazione della domanda anche la visione dal vivo del bene, si verrà in possesso di un certificato che permetterà l’esportazione del bene.
Sullo stesso non è indicata la durata e sembra che il DVAL resti valido fintanto che il bene manterrà un valore inferiore ai 13.500,00 euro.
Nel caso dovesse superare tale soglia sarà allora necessario avviare una nuova pratica, questa volta come ALC (attestato di libera circolazione).
Purtroppo le nostre indagini in merito presso i vari Uffici Esportazione non hanno avuto sempre la medesima risposta: sarà quindi nostra cura fornirvi tutte le nuove indicazioni che riusciremo a reperire in merito.
Attenzione però: presentare una dichiarazione con soglia di valore inferiore ai 13.500 euro non significa avere la certezza per l’esportazione del bene: lo stesso potrà sempre essere soggetto ad accertamenti e verifiche – se del caso anche a cura dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Storico Artistico – oppure seguire l’iter del diniego e della notifica.
Questo è tutto, almeno per ora!
Contattateci senza problemi per avere informazioni in merito o per richiedere preventivi per la richiesta di DVAL, ALC, autocertificazioni, CAS e quanto altro inerente le pratiche con gli Uffici Esportazioni delle varie Soprintendenze.
Cercheremo di fornirvi sempre il miglior servizio possibile.
Per qualsiasi informazioni potete contattarci nella nostra pagina Facebook o via mail a info@zogia.it