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Autocertificazione con soglia di valore a 13.500 euro: ci siamo

    A quanto pare alla fine ci siamo riusciti.

    Come avevamo già preannunciato nel precedente articolo (Libera circolazione: novità in vista) la norma che prevede la possibilità di presentare una autocertificazione per la richiesta di libera circolazione per tutte le opere aventi più di settant’anni e un valore non superiore ai 13.500 euro sembra diventare realtà.

    Autocertificazione opere antiche

    Da un paio di giorni, accedendo al SUE, compare questo messaggio:

    Si comunica che, in conformità con quanto disposto dal DM 367/2020, da oggi 1 dicembre 2020, è possibile caricare le dichiarazioni per l’uscita delle cose di interesse culturale, opera di autore non più vivente, aventi più di settant’anni e di valore inferiore ai 13.500,00 euro – con l’esclusione di quelle di cui all’allegato A, lettera B, n, 1 del D.Lgs 42/2004 – utilizzando il tracciato dell’allegato E del DM 246/2018…

    Si tratta di una grandissima svolta che, sulla carta, dovrebbe snellire e rendere più veloce un sistema oggi purtroppo farraginoso.

    Si tenga presente che, allo stato attuale, per la richiesta di un’attestato di libera circolazione possono passare anche 60 giorni per la convocazione dal momento dell’inserimento della pratica e che spesso il termine di 40 giorni previsti per il rilascio dell’attestato subisce ritardi anche considerevoli.

    La nuova procedura, inserita tra le opzioni delle richieste del SUE, precede obbligatoriamente che si alleghi alla pratica uno dei documenti sotto elencati:

    • fattura di vendita corredata da fotografie da cui risulti il prezzo di acquisto al netto di imposte
    • verbale di aggiudicazione all’asta corredato da fotografie da cui risulti il prezzo di acquisto al netto di commissioni e oneri
    • contratto di compravendita sottoscritto da ambo le parti corredato da fotografie da cui risulti il prezzo di acquisto al netto di imposte
    • dichiarazione congiunta delle parti contraenti, resa davanti a un pubblico ufficiale abilitato a riceverla, corredata da fotografie, da cui risulti il prezzo netto di acquisto
    • fotocopia della pagina del catalogo d’asta da cui risulti la data dell’asta con le necessarie fotografie e una stima massima della cosa
    • copia del mandato a vendere o del contratto di deposito sottoscritti dalle parti con l’indicazione della stima massima della cosa
    • valutazione sottoscritta dalla casa d’aste
    • stima di un perito iscritto all’albo dei consulenti tecnici di un tribunale

    In alternativa sarà possibile richiedere agli Uffici Esportazione l’accertamento del valore dei beni presentati.

    Resta fermo il punto che è sempre possibile che gli Uffici Esportazione potranno sempre richiedere di visionare dal vivo l’opera, o le opere presentate, nel caso si renda necessario un approfondimento.

    Nella giornata di venerdì 4 dicembre dovrebbero essere stabilite le linee guida per i funzionari e – conseguentemente – per gli utenti.

    Sarà nostra cura aggiornarvi tempestivamente.