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Attestati di libera circolazione: entra in funzione il nuovo portale del Sistema informativo Uffici Esportazione SUE

    Attestati di libera circolazione: entra in funzione il nuovo portale del Sistema informativo Uffici Esportazione SUE

    A partire dal 15 giugno 2023 è entrato in funzione il nuovo portale del Sistema Informativo degli Uffici Esportazione (il cosiddetto SUE) del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.

    Il portale, attivo già da qualche settimana ma ora l’unico utilizzabile per l’inserimento di richieste di attestati di libera circolazione e licenze di esportazione definitiva, si affianca al vecchio portale che continua ad essere l’unico valido per tutti gli altri tipi di richieste (autocertificazioni, DVAL, dichiarazioni 50/70, CAI, CAS, rinnovi CAS e CAI).

    Per poter utilizzare il nuovo portale SUE è obbligatorio effettuare una nuova registrazione che prevede la generazione di un nuovo utente con nuove credenziali d’accesso.

    Tutti i dati caricati e salvati nel database del precedente sistema informatico non sono stati migrati, il che significa che tutte le anagrafiche clienti dovranno essere necessariamente ricaricate.

    Immagino che prevedere una migrazione dell’archivio anagrafiche dal vecchio al nuovo portale non fosse una cosa impossibile, spiace pensare al tempo che si dovrà perdere nel caricare (ricaricare) le diverse centinaia di anagrafiche precedente salvate.

    Nella registrazione delle anagrafiche diventano obbligatori campi che nel precedente portale erano opzionali quali luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica.

    Nel caricare l’anagrafica di una ditta, il sistema non riconosce la partita iva e diventa obbligatorio inserire un codice fiscale nel formato alfanumerico: immagino si tratti di un bug che verrà presto risolto e che ho già segnalato.

    Nel caricamento delle opere (lo ricordo: stiamo parlando di ALC quindi di opere con valore superiore ai 13.500 euro) diventa obbligatorio inserire tutte le informazioni di cui si è eventualmente in possesso (autentiche, pubblicazioni, esposizioni) allegandone copia.

    Per le opere firmate e datata si dovranno caricare anche le immagini con il particolare della data e della firma.

    Diventa obbligatorio compilare anche il campo relativo alla provenienza del bene.

    Questa voce riporta una didascalia con due opzioni – proprietà precedente / collezione storica – ma è previsto un box che può essere compilato liberamente.

    L’operatore dovrà riportare anche le annotazioni riportate all’interno del registro del commercio, caricando un’immagine dello stesso registro.

    Altro aspetto di ulteriore complicazione: chi opera per conto terzi dovrà obbligatoriamente allegare una delega rilasciata dal proprietario del bene con la quale viene autorizzato ad inserire la richiesta di attestato in suo nome e per suo conto.

    Come indicato ad inizio articolo, il nuovo portale è diventato obbligatorio da pochi giorni e necessita di essere studiato e conosciuto al meglio.

    Sarà utile poi confrontarsi con gli addetti agli Uffici Esportazione e altri colleghi per avere utili indicazioni e suggerimenti.

    Appare però evidente che la tanto dichiarata volontà di semplificazione augurata da Vittorio Sgarbi (vedi la sua lunga ed interessante intervista al Giornale dell’Arte – aprile 2023) sembra qui aver preso una direzione del tutto contraria.

    Hai bisogno di assistenza per quanto riguarda l’attestato di libera circolazione per un opera d’arte o un oggetto d’antiquariato in tuo possesso?

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